Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mag 2019
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall' della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme su tale sistema modificato.
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