Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2019
1.   L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone geografiche svantaggiate seguenti: a) comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; b) comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia. 2.   Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), la riduzione fiscale non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile. 3.   L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.
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