Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 mag 2019
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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