Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 apr 2019
In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali della posizione di cui all', senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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