Art. 1
In vigore dal 15 apr 2019
Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:
1)
l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
a)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Il capitale della Banca è di 204 089 132 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;
b)
dall'elenco è depennata la linea seguente:
«Regno Unito
39 195 022 000 »;
2)
all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
approva, a maggioranza qualificata, il regolamento interno della Banca.»;
3)
all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Decide, a maggioranza qualificata, in merito al piano di attività della Banca.»;
4)
l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di trentuno sostituti, designati ai sensi del presente paragrafo.»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
—
due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
—
due sostituti designati dalla Repubblica francese,
—
due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
—
due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
—
tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
—
quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
—
sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
—
nove sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
—
un sostituto designato dalla Commissione.»;
5)
all'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza qualificata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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