Art. 2
In vigore dal 15 apr 2019
Alla luce dell'andamento della nona riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare modifiche minori della posizione di cui all', durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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