Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 apr 2019
Alla luce dell'andamento della nona riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare modifiche minori della posizione di cui all', durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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