Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 apr 2019
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione del progetto di cui all', paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
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