Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 apr 2019
1.   Prima della nomina dei procuratori europei viene designato, mediante estrazione a sorte, un gruppo che rappresenta un terzo del numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di tali disposizioni transitorie. 2.   Se il numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di dette disposizioni transitorie non è divisibile per tre, il numero di Stati membri da includere nel gruppo è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino. 3.   Il segretariato generale del Consiglio adotta le misure necessarie per attuare questa procedura di estrazione a sorte, in stretta cooperazione con la Commissione.
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