Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 apr 2019
Fatto salvo l' della presente decisione, la Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma degli articoli III, IV, V, VII e VIII del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:563:oj#art-4