Art. 4

Art. 4

In vigore dal 2 apr 2019
(1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) un elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell'ambito del regime di aiuti; b) un elenco dei contribuenti che hanno applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili di cui alla sezione 371CE (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA e non rientranti nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA; c) per ogni beneficiario, l'onere fiscale SEC effettivamente addebitato nella determinazione dell'obbligo del beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi delle società, per ogni esercizio fiscale in cui ha applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché i relativi moduli di dichiarazione dei redditi delle società (127); d) per ciascun beneficiario, l'onere fiscale SEC che sarebbe stato addebitato se non avesse applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, compresi i relativi calcoli, per ogni esercizio fiscale in cui il beneficiario ha applicato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi; e) l'importo totale dell'aiuto e il suo calcolo dettagliato (importo dell'aiuto principale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario; f) documenti che dimostrino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. (2)   Per ciascun beneficiario, il Regno Unito fornisce alla Commissione prove a sostegno che dimostrino il metodo utilizzato per calcolare la misura in cui gli utili finanziari non commerciali derivanti dai rapporti di prestito ammissibili rientrano nella sezione 371EB della parte 9 A del TIOPA. (3)   Per ciascun contribuente di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il Regno Unito fornisce alla Commissione prove a sostegno del fatto che gli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientrano nella sezione 371CE della parte 9 A del TIOPA e non rientrano nella sezione 371EB della parte 9 A del TIOPA. (4)   Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto a norma dell'. Su richiesta della Commissione, esso trasmette immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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