Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 apr 2019
Il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, incluso nelle leggi sulla tassazione al capitolo 9 della parte 9 A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (TIOPA), costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui si applica agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili che rientrano nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA. Esso non costituisce un aiuto se applicato agli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili che rientrano nella sezione 371EC (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA e che non rientrano nella sezione 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA. Nella misura in cui il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un aiuto, esso si configura come «regime di aiuti» ai sensi dell', lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. L'aiuto concesso nell'ambito del regime di aiuti è incompatibile con il mercato interno ed è stato attuato illegalmente dal Regno Unito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
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