Art. 1 · Classificazione di informazioni

Art. 1

Classificazione di informazioni

In vigore dal 26 mar 2019
Classificazione di informazioni 1.   Nell'ambito del programma, l'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'esecuzione di un'azione di sviluppo, è decisa dagli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari. 2.   A tal fine, detti Stati membri possono decidere in merito all'istituzione di un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all'azione e ne informano la Commissione. 3.   Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità della Commissione di accedere alle informazioni necessarie per l'attuazione dell'azione. 4.   Se gli Stati membri non istituiscono un siffatto quadro di sicurezza specifico, la Commissione stabilisce il quadro di sicurezza per l'azione conformemente alle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444. 5.   Il quadro di sicurezza applicabile all'azione è disponibile al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione.
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