Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 mar 2019
Qualora l'accordo di recesso sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 22 maggio 2019. Qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. In tal caso il Regno Unito indicherà prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame.
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