Art. 1 · Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

In vigore dal 18 mar 2019
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata: 1) l'articolo 4 è soppresso; 2) l'articolo 5 bis è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile»; b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, comprendente alla rubrica “Dichiarazione supplementare” i seguenti elementi:» 3) l'articolo 6 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*1). Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per ogni partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base ad eventuali sintomi di Phyllosticta citricarpa.» (*1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»;" 4) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono state conservate informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.»; 5) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Data di cessazione della vigenza La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 marzo 2022.».
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