Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mar 2019
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell'aliquota d'imposta non superiore a 1 EUR per ettolitro alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica. Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione sostenuti nei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale. L'aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7 della stessa.
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