Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 mar 2019
Conformemente alle condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca che sono adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 13 dell'accordo di pesca.
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