Art. 8 · Registrazioni

Art. 8

Registrazioni

In vigore dal 26 feb 2019
Registrazioni 1.   Il servizio di account sicuro conserva registrazioni delle attività, contenenti: a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no; b) la data e l'ora in cui è stato inviato il codice univoco; c) la data e l'ora dell'accesso; d) il numero di documenti caricati; e) la verifica di sicurezza sui documenti. 2.   Per ogni documento caricato sono conservate inoltre le registrazioni seguenti: a) data e ora; b) nome; c) dimensione; d) valore hash. 3.   Le registrazioni delle attività e dei documenti del servizio di account sicuro sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente. Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
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