Art. 1
Accesso al servizio di account sicuro
In vigore dal 26 feb 2019
Accesso al servizio di account sicuro
1. Il servizio di account sicuro è accessibile tramite:
a)
l'apposito sito web pubblico di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
b)
l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
c)
un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Il servizio di account sicuro è accessibile:
a)
fino alla presentazione definitiva delle informazioni o dei documenti aggiuntivi confermata dal richiedente; o
b)
fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240; o
c)
sino alla fine del periodo stabilito dall'unità nazionale ETIAS in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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