Art. 1 · Accesso al servizio di account sicuro

Art. 1

Accesso al servizio di account sicuro

In vigore dal 26 feb 2019
Accesso al servizio di account sicuro 1.   Il servizio di account sicuro è accessibile tramite: a) l'apposito sito web pubblico di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240; b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240; c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. 2.   Il servizio di account sicuro è accessibile: a) fino alla presentazione definitiva delle informazioni o dei documenti aggiuntivi confermata dal richiedente; o b) fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240; o c) sino alla fine del periodo stabilito dall'unità nazionale ETIAS in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240.
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