Art. 1 · Accesso all'EES da parte delle autorità nazionali

Art. 1

Accesso all'EES da parte delle autorità nazionali

In vigore dal 25 feb 2019
Accesso all'EES da parte delle autorità nazionali Le autorità nazionali competenti possono accedere all'EES per verificare l'identità e la precedente registrazione dei cittadini di paesi terzi e per consultare i dati necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. A tal fine, l'EES consente di eseguire interrogazioni per mezzo di dati alfanumerici (i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226) e di dati biometrici (i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226).
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