Art. 1
In vigore dal 25 feb 2019
L'articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2020.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:325:oj#art-1