Art. 7 · Registrazioni

Art. 7

Registrazioni

In vigore dal 22 feb 2019
Registrazioni 1.   Lo strumento di verifica conserva registrazioni delle attività, contenenti: a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no; b) la data e l'ora dell'accesso. 2.   Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente. Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
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