Art. 4 · Prestazione del consenso

Art. 4

Prestazione del consenso

In vigore dal 22 feb 2019
Prestazione del consenso 1.   Il consenso è prestato mediante una dichiarazione firmata elettronicamente tramite barratura dell'apposita casella nello strumento di consenso. 2.   Prestato il consenso, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica contenente: a) la conferma che il suo fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi; b) un collegamento ipertestuale allo strumento di consenso; c) l'indicazione che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda e che possono essere utilizzati per le finalità di cui all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240; d) l'indicazione della possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione; e) l'indicazione dell'opportunità di ricordare il numero della domanda così da potere riutilizzare il fascicolo conservato per presentare una nuova domanda.
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