Art. 3
Consultazione dei dati mediante lo strumento
In vigore dal 22 feb 2019
Consultazione dei dati mediante lo strumento
1. Per permettere al richiedente di decidere se prestare o revocare il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda per un ulteriore periodo, lo strumento lo informa dei dati destinati ad essere conservati e di quelli che saranno invece cancellati.
2. Prima di prestare il consenso il richiedente ha:
a)
accesso in sola lettura al modulo di domanda e ai dati personali trasmessi;
b)
accesso in sola lettura alle informazioni o ai documenti aggiuntivi forniti;
c)
accesso in sola lettura ai dati aggiunti al fascicolo di domanda, in seguito alla decisione di rilascio dell'autorizzazione ai viaggi, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e da c) a d), del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Prima di prestare il consenso il richiedente è informato:
a)
del fatto che, se acconsente, il fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
b)
del fatto che può revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione;
c)
del fatto che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda;
d)
del fatto che i dati possono essere utilizzati conformemente all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240;
e)
delle procedure per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 17 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725; dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro di primo soggiorno previsto, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, o dello Stato membro competente, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata da un'unità nazionale ETIAS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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