Art. 9 · Preparazione delle audizioni

Art. 9

Preparazione delle audizioni

In vigore dal 21 feb 2019
Preparazione delle audizioni 1.   Sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell'audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un rinvio, il consigliere-auditore decide se concederlo. 2.   Se del caso, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e altri servizi al fine di individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l'audizione. Il consigliere-auditore può richiedere ai partecipanti qualsiasi informazione necessaria alla preparazione dell'audizione. 3.   Il consigliere-auditore stabilisce l'ordine del giorno di ogni audizione. L'ordine del giorno è messo a disposizione di tutti i partecipanti prima dell'audizione. 4.   Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate e prima dell'audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate. 5.   Il consigliere-auditore può, sentito il direttore responsabile o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate a un'audizione un elenco delle domande sulle quali esse sono invitate a esprimersi. 6.   Il consigliere-auditore può chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all'audizione intendono fare. 7.   Il consigliere-auditore invita funzionari al servizio del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e funzionari del servizio giuridico alle audizioni che organizza. Il consigliere-auditore può invitare altri servizi della Commissione a partecipare a tali audizioni. 8.   Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare a tali audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere esperti esterni alle audizioni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un'audizione sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza. 9.   Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, relazioni o pubblicazioni pertinenti. Tali documenti sono acclusi al fascicolo consultabile dalle parti interessate e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell'audizione.
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