Art. 8
Audizioni di parti interessate con interessi diversi
In vigore dal 21 feb 2019
Audizioni di parti interessate con interessi diversi
1. Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
2. Un'audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata in ciascun procedimento in materia commerciale dopo che il consigliere-auditore abbia sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
3. Una singola parte interessata può richiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica. L'audizione può avere luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi.
4. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta partecipano all'audizione in qualità di osservatori.
5. I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi in qualità di osservatori.
Storico versioni
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