Art. 8 · Audizioni di parti interessate con interessi diversi

Art. 8

Audizioni di parti interessate con interessi diversi

In vigore dal 21 feb 2019
Audizioni di parti interessate con interessi diversi 1.   Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. 2.   Un'audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata in ciascun procedimento in materia commerciale dopo che il consigliere-auditore abbia sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. 3.   Una singola parte interessata può richiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica. L'audizione può avere luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi. 4.   I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta partecipano all'audizione in qualità di osservatori. 5.   I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi in qualità di osservatori.
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