Art. 18 · Relazioni del consigliere-auditore

Art. 18

Relazioni del consigliere-auditore

In vigore dal 21 feb 2019
Relazioni del consigliere-auditore 1.   Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale. La relazione annuale contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto il consigliere-auditore, sul tipo di decisioni e di raccomandazioni adottate come pure eventuali raccomandazioni volte a migliorare i procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. Il direttore generale e i direttori interessati ricevono copia della relazione. 2.   La sintesi della relazione annuale è comunicata al Parlamento europeo e agli Stati membri ed è pubblicata sul sito del consigliere-auditore. 3.   Oltre alla relazione annuale di cui al paragrafo 1, ove ciò risulti giustificato, il consigliere-auditore fornisce su base ad hoc al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale una sintesi delle sue attività e delle questioni emerse nel corso di tali attività. Tali informazioni illustrano le principali questioni politiche, le decisioni e le raccomandazioni del consigliere-auditore e come tali raccomandazioni siano state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il direttore generale riceve copia di tali informazioni. 4.   Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e può riferire al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale in merito a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante ai fini dell'efficace applicazione del diritto dell'Unione nei procedimenti in materia commerciale. 5.   La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni di parti con interessi diversi è presentata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, al direttore generale e al direttore interessato. È inoltre trasmessa ai rappresentanti competenti degli Stati membri e alle parti interessate.
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