Art. 17
Partecipazione alle riunioni dei comitati
In vigore dal 21 feb 2019
Partecipazione alle riunioni dei comitati
Il consigliere-auditore può partecipare alle riunioni dei comitati pertinenti. Se del caso, il consigliere-auditore può rispondere alle domande degli Stati membri nella misura in cui esse riguardino la natura del suo intervento nei procedimenti.
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