Art. 16 · Proroga dei termini

Art. 16

Proroga dei termini

In vigore dal 21 feb 2019
Proroga dei termini 1.   Le richieste di proroga dei termini o di differimento delle date fissate per rispondere ai questionari, per presentare ulteriori informazioni, per effettuare visite in loco o per inviare osservazioni sulle informazioni comunicate sono indirizzate dalle parti interessate, in prima istanza, ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Tali richieste sono formulate con debito anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente fissato. Se la richiesta è respinta o se la parte interessata ritiene che la proroga concessa sia troppo breve, la parte interessata può formulare al consigliere-auditore, prima della scadenza del termine originariamente fissato, una richiesta motivata di riesame della questione. La richiesta è presentata direttamente al consigliere-auditore. Dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore può prorogare i termini o respingere la richiesta. Il consigliere-auditore decide tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche della richiesta in questione e dei vincoli temporali del procedimento. 2.   I servizi della Commissione non intervengono nella questione sottoposta al consigliere-auditore prima che quest'ultimo abbia preso una decisione.
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