Art. 15 · Accesso a informazioni riservate non riassumibili

Art. 15

Accesso a informazioni riservate non riassumibili

In vigore dal 21 feb 2019
Accesso a informazioni riservate non riassumibili Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni riservate non riassumibili per le quali sia stato richiesto il trattamento riservato e alle quali tale parte non ha accesso, al fine di verificare in che modo tali informazioni siano state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta: a) se le informazioni non comunicate a tale parte siano pertinenti per la sua difesa; b) laddove opportuno, se i servizi incaricati dell'inchiesta abbiano correttamente tenuto conto di tali informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni.
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