Art. 10 · Conduzione delle audizioni

Art. 10

Conduzione delle audizioni

In vigore dal 21 feb 2019
Conduzione delle audizioni 1.   Il consigliere-auditore è responsabile della conduzione delle audizioni. Il consigliere-auditore si assicura che l'audizione si svolga in modo equo e imparziale. 2.   Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all'audizione. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei loro segreti d'impresa e di altre informazioni riservate. 3.   Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a dare risposte durante l'audizione. 4.   Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, questi ultimi hanno la possibilità di esprimere il loro parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all'audizione. 5.   Se del caso, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore può, dopo un'audizione e dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni devono essere presentate. Il consigliere-auditore può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo tale data.
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