Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 feb 2019
La Polonia notifica alla Commissione il provvedimento nazionale di cui all'. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore in Polonia della misura di cui all', la Polonia presenta una relazione alla Commissione in merito alla sua incidenza complessiva sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:310:oj#art-2