Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 feb 2019
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e degli Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:301:oj#art-2