Art. 6 · Annotazione e registrazione delle limitazioni

Art. 6

Annotazione e registrazione delle limitazioni

In vigore dal 7 feb 2019
Annotazione e registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine annota in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe gli obiettivi delle attività della Commissione a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/443 o delle limitazioni applicate ai sensi dell', paragrafi 2 o 3, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. 2.   Tali annotazioni e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto sono registrate e, su richiesta, sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
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