Art. 8 · Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

Art. 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

In vigore dal 1 feb 2019
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea 1.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:165:oj#art-8