Art. 6 · Registrazione delle limitazioni

Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 1 feb 2019
Registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione registra i motivi di un'eventuale limitazione applicata ai sensi della presente decisione, effettuando una valutazione della sua necessità e proporzionalità caso per caso. A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe gli obiettivi dell'indagine amministrativa, del procedimento predisciplinare o disciplinare o del procedimento di sospensione, o delle limitazioni applicate ai sensi dell', paragrafi 2 o 3, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. 2.   Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
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