Art. 3 · Comunicazione di informazioni agli interessati

Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 1 feb 2019
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali. 2.   La Commissione informa individualmente, secondo modalità adeguate, la persona oggetto di un'indagine amministrativa, di un procedimento predisciplinare o disciplinare o di un procedimento di sospensione, nonché i testimoni a cui è richiesto di fornire informazioni in relazione a tali procedimenti, del trattamento dei loro dati personali. 3.   Se limita, integralmente o in parte, la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 in virtù dell' della presente decisione, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all' della presente decisione.
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