Art. 9 · Criteri per l'adozione di decisioni delegate su scissioni

Art. 9

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su scissioni

In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su scissioni 1.   Le decisioni relative all'approvazione di scissioni che coinvolgano almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia: i) a seguito della scissione, i fondi propri superino e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri di cui è prevista la detenzione in conformità all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base. b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia: i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio, e ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %; c) la struttura di governance del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultante dalla scissione non solleva problematiche di vigilanza. 2.   I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a: a) scissioni da cui deriva la costituzione di un'altra entità che non appartiene allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero b) scissioni da cui deriva la costituzione di un'entità in un paese o territorio diverso da quello in cui è stabilito il soggetto vigilato significativo. 3.   La valutazione delle scissioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
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