Art. 7
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di attività o passività
In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di attività o passività
1. Le decisioni relative all'approvazione di vendite di attività o passività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante conseguente alla vendita delle attività o passività, è limitato, ossia:
i)
a seguito della vendita, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e
ii)
l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;
b)
l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante conseguente all'acquisizione è limitato, ossia:
i)
l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e
ii)
a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %
c)
il valore delle attività o passività che sono vendute non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo alienante a livello individuale.
2. La valutazione delle vendite di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
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