Art. 6 · Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di partecipazioni

Art. 6

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di partecipazioni

In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di partecipazioni 1.   Le decisioni relative all'approvazione di vendite di partecipazioni da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia: i) a seguito della vendita, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e ii) l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; b) l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia: i) l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e ii) a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %. 2.   La valutazione delle vendite di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
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