Art. 3 · Delega delle decisioni relative a poteri nazionali

Art. 3

Delega delle decisioni relative a poteri nazionali

In vigore dal 31 gen 2019
Delega delle decisioni relative a poteri nazionali 1.   Ai sensi dell' della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all' di tale decisione, il potere di adottare decisioni basate su poteri nazionali in relazione a: (a) acquisizioni di partecipazioni; (b) acquisizioni di attività o passività; (c) vendite di partecipazioni; (d) vendite di attività o passività; (e) fusioni; (f) scissioni; (g) operazioni in paesi o territori terzi; (h) esternalizzazioni; (i) modifiche statutarie; (j) nomine di revisori esterni; (k) credito a parti correlate. 2.   Le decisioni basate su poteri nazionali di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante decisione delegata qualora siano soddisfatti i pertinenti criteri per l'adozione di decisioni delegate stabiliti agli articoli da 4 a 14. 3.   Le decisioni basate su poteri nazionali non possono essere adottate con decisione delegata qualora il diritto nazionale richieda l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di misure strategiche degli enti creditizi o qualora la complessità della valutazione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione. 4.   Le deleghe di poteri decisionali si applicano sia all'adozione delle decisioni di vigilanza sia all'approvazione della valutazione positiva da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto nazionale. 5.   Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata. 6.   Qualora una decisione negativa non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.
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