Art. 2 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 31 gen 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali. 2.   La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.
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