Art. 15 · Disposizioni transitorie

Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 31 gen 2019
Disposizioni transitorie La presente decisione non si applica nel caso in cui la domanda con la quale si richiede l'approvazione di una delle operazioni di cui all', paragrafo 1, sia stata presentata alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
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