Art. 14 · Criteri per l'adozione di decisioni delegate su credito a parti correlate

Art. 14

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su credito a parti correlate

In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su credito a parti correlate 1.   Le decisioni relative all'approvazione dell'erogazione di credito da parte di un soggetto vigilato significativo a una parte correlata sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l'esposizione complessiva del soggetto vigilato significativo nei confronti della parte correlata non eccede i 5 milioni di euro; e b) i termini e le condizioni applicabili all'erogazione del credito non sono più favorevoli di quelli in base ai quali il credito è erogato ai clienti che non sono parti correlate, o sono almeno simili a quelli applicabili allo stesso tipo di operazioni effettuate con i dipendenti che non sono parti correlate del soggetto vigilato significativo. 2.   La valutazione dell'erogazione del credito è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
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