Art. 12 · Criteri per l'adozione di decisioni delegate su modifiche statutarie

Art. 12

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su modifiche statutarie

In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su modifiche statutarie 1.   Le decisioni relative all'approvazione di modifiche statutarie di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata nei seguenti casi: a) modifiche che sono puramente formali, ivi comprese le modifiche di nome e indirizzo; b) modifiche che si limitano a trasporre requisiti statutari di natura legislativa o regolamentare; c) modifiche che danno esecuzione a una decisione giudiziaria o amministrativa o che sono effettuate su richiesta della BCE; d) modifiche riguardanti il capitale sociale del soggetto vigilato significativo qualora la relativa decisione sui fondi propri (ad es. la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 o la riduzione di fondi propri) sia anch'essa delegata; e) modifiche allo statuto di una filiazione al fine di allinearlo con lo statuto della società madre qualora le modifiche a quest'ultimo siano già state approvate dalla BCE. 2.   La valutazione delle modifiche statutarie è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:322:oj#art-12