Art. 10
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su operazioni in paesi o territori terzi
In vigore dal 31 gen 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su operazioni in paesi o territori terzi
1. Le decisioni relative all'approvazione dello stabilimento da parte di un soggetto vigilato significativo di una succursale in un paese o territorio terzo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
la succursale è stabilita in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti;
b)
le attività totali della succursale, secondo le stime del programma di operazioni, non eccedono il 10 % del totale delle attività del soggetto vigilato significativo; e
c)
la succursale effettua operazioni che sono prevalentemente eseguite nel paese o territorio terzo nel quale è stabilita la succursale.
2. Le decisioni relative alle seguenti operazioni effettuate da un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata:
a)
chiusura di una succursale;
b)
modifiche alla struttura della succursale;
c)
stabilimento o chiusura di un ufficio di rappresentanza; e
d)
prestazione di servizi bancari, in un paese o territorio terzo senza che sia ivi stabilita una presenza fisica sotto forma di una succursale o di una filiazione,
salvo che le relative operazioni siano compiute in un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (11).
3. La valutazione delle operazioni in paesi o territori terzi è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Storico versioni
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