Art. 6 · Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

Art. 6

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

In vigore dal 30 gen 2019
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea 1.   Il responsabile della protezione dei dati viene informato, senza indugio, ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati a norma della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
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