Art. 5 · Domande di risarcimento

Art. 5

Domande di risarcimento

In vigore dal 23 gen 2019
Domande di risarcimento 1.   La banca centrale mandataria è illimitatamente responsabile nei confronti delle banche centrali dell'Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da un comportamento fraudolento o doloso nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della presente decisione. Essa è responsabile nei confronti delle banche centrali dell'Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da sua colpa grave nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente decisione, nel qual caso la sua responsabilità è limitata a un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile. 2.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno a causa di un comportamento fraudolento o doloso della banca centrale mandataria nell'adempimento dei propri compiti ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo. 3.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno derivante da colpa grave o semplice della banca centrale mandataria nell'adempimento dei propri compiti ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo. Le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento che superi un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile, corrisposto sulla base di una decisione giudiziaria o una transazione tra la banca centrale mandataria e un terzo, purché la transazione sia stata previamente approvata dal comitato per le infrastrutture di mercato. 4.   Le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano interamente e sollecitamente alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento corrisposto a terzi qualora discenda: a) dai requisiti di partecipazione e dai criteri di aggiudicazione; b) da una decisione assunta dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione; c) dal comportamento scorretto della commissione aggiudicatrice, a meno che abbia agito conformemente al parere scritto della banca centrale mandataria o non abbia previamente ricevuto appropriato parere scritto della banca centrale mandataria sulla questione in esame, a condizione che tale parere sia stato richiesto per iscritto con largo anticipo; d) da qualsiasi decisione o evento che sfugga al controllo della banca centrale mandataria, compresi quelli che possono pregiudicare l'efficacia delle concessioni accordate. 5.   La banca centrale mandataria non viene rimborsata dalle banche centrali dell'Eurosistema per i risarcimenti corrisposti a terzi che dipendano da attività operative e altri atti procedimentali che ricadono sotto la sua responsabilità, a meno che la banca centrale mandataria abbia agito, contrariamente al suo stesso parere, in conformità alle istruzioni del comitato per le infrastrutture di mercato ai sensi dell', paragrafo 5. 6.   Qualora siano intraprese da terzi azioni legali in relazione ad azioni od omissioni relative alla procedura di selezione per cui le banche centrali dell'Eurosistema sono responsabili esclusive, le banche centrali dell'Eurosistema, consultata la banca centrale mandataria, le forniscono tempestivamente istruzioni sulle misure che deve adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei servizi legali interni della banca centrale mandataria. Una volta che è stata assunta una decisione in merito alla linea di condotta in ciascuno di tali procedimenti, i costi e le spese legali derivanti da tali azioni sono sopportati dalle banche centrali dell'Eurosistema. 7.   Le banche centrali dell'Eurosistema assumono la responsabilità per le azioni e le omissioni dei singoli membri della commissione aggiudicatrice relative alla procedura di selezione. 8.   Qualora siano intraprese azioni legali da parte di terzi per azioni od omissioni connesse ad una procedura di selezione per cui la banca centrale mandataria è responsabile esclusiva, la banca centrale mandataria collabora pienamente con le banche centrali dell'Eurosistema in merito alle misure da adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei suoi servizi legali interni, e sopporta i conseguenti costi. 9.   Qualora le banche centrali dell'Eurosistema e la banca centrale mandataria siano responsabili in solido per le perdite e i danni subiti da un terzo, i costi sono tra loro ripartiti in parti uguali.
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