Art. 4
Contratto di concessione
In vigore dal 23 gen 2019
Contratto di concessione
1. Una volta concluse le procedure di selezione e di aggiudicazione da parte della banca centrale mandataria nel rispetto delle predette condizioni, la banca centrale mandataria effettua i preparativi necessari per la conclusione di un contratto di concessione con ciascuno dei partecipanti selezionati in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema. A tal fine, le banche centrali dell'Eurosistema conferiscono alla banca centrale mandataria il potere di sottoscrivere il contratto di concessione, per mezzo di una separata procura ad agire in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema (mandato con rappresentanza).
2. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i fornitori di servizi di rete ESMIG effettuano un Network Acceptance Test. Se il fornitore di servizi di rete ESMIG non supera il Network Acceptance Test, il contratto di concessione è risolto. In tali circostanze, la banca centrale mandataria assegna una concessione al partecipante alla procedura di selezione che si sia classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati alle stesse condizioni di cui al contratto di concessione originario e sulla base dell'offerta presentata da tale partecipante nel corso della procedura di selezione.
3. Fermo restando quanto previsto dai seguenti paragrafi, una concessione assegnata nella procedura di selezione ha validità decennale a decorrere dalla data di entrata in servizio per consentire al fornitore dei servizi di rete ESMIG di recuperare gli investimenti effettuati nella gestione del servizio con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali.
4. Qualora un contratto di concessione con un fornitore di servizi di rete ESMIG sia risolto prima della sua scadenza, ma dopo che il Network Acceptance Test abbia avuto esito positivo, il comitato per le infrastrutture di mercato può, a sua esclusiva discrezione, non assegnare un contratto di concessione sostitutivo, offrirlo al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati, oppure, qualora la graduatoria non consenta l'opzione precedente, assegnare un nuovo contratto di concessione a un altro fornitore di servizi di rete in seguito a una nuova procedura di selezione effettuata dalla banca centrale mandataria. Il nuovo contratto di concessione ha una durata decennale.
5. La banca centrale mandataria è investita del potere di rappresentare le banche centrali dell'Eurosistema nei confronti dei fornitori di servizi di rete ESMIG e di altri terzi relativamente ai servizi di connettività, nonché di gestire i contratti di concessione in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema su base continuativa, tra l'altro, esercitando i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema, anche nei procedimenti giurisdizionali, ivi inclusi — ma non solo — quelli inerenti all'inadempimento del contratto, al risarcimento dei danni, alla risoluzione, alle impugnazioni o alle altre disfunzioni del contratto. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per le infrastrutture di mercato e si conforma alle istruzioni emanate da quest'ultimo.
6. La banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie per l'adempimento dei compiti e degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ed eventualmente di quelli della banca centrale mandataria in relazione ai contratti di concessione, e riferisce al riguardo al comitato per le infrastrutture di mercato e ne rispetta ogni istruzione connessa.
7. La banca centrale mandataria riceve tutti gli avvisi, le dichiarazioni e gli atti di citazione, ivi inclusa la notifica degli atti del procedimento, relativi a un contratto di concessione, perché sia ad essa consentito di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ed eventualmente quelli della banca centrale mandataria in relazione a un contratto di concessione.
8. Fatto salvo l', le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria tutte le spese da questa ragionevolmente sostenute per la gestione e il controllo dei contratti di concessione ai sensi dei paragrafi da 5 a 7.
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