Art. 2
Banca centrale mandataria
In vigore dal 23 gen 2019
Banca centrale mandataria
1. La Banca d'Italia è la banca centrale dell'Eurosistema designata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG e di sottoscrivere i contratti di concessione con i partecipanti selezionati in conformità con la presente decisione.
2. Nell'interesse delle banche centrali dell'Eurosistema, la banca centrale mandataria:
a)
pianifica la procedura di selezione e redige i documenti di gara e tutta la documentazione pertinente ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b);
b)
gestisce la selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG in piena collaborazione con la commissione aggiudicatrice, in nome proprio e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema, fornendo le risorse materiali e umane richieste per garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme applicabili nel proprio Stato membro;
c)
in linea con la decisione della commissione aggiudicatrice, sottoscrive ogni contratto di concessione con un numero complessivo di fornitori di servizi di rete ESMIG mai superiore a tre, ai sensi dell', paragrafo 1;
d)
rappresenta le banche centrali dell'Eurosistema nei confronti dei fornitori di servizi di rete ESMIG e altri terzi e gestisce i contratti di concessione ai sensi dell', paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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