Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 gen 2019
1.   Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «carta grafica», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all' della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione. 2.   Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all' della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:70:oj#art-4